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ELEZIONI COMMISSIONI D’ALBO

Per proporre una lista QUI il modello,

Per proporre una candidatura singola QUI il modello.

Il decreto del ministero della salute di determinazione delle commissioni d’albo (CdA) all’interno dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione rappresenta anche il momento politicamente tanto atteso di attuazione della L.3/2018 ma soprattutto della prima partecipazione sociale e democratica, in fase elettiva, di tutta la nuova Popolazione professionale che è entrata nell’Ordine.

Quando si vota?

Le votazioni per le Commissioni d’Albo saranno ogni 4 anni.

Come avvengono le elezioni?

La votazione per l’elezione delle CdA è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti.

A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Ad oggi l’Ordine di Novara-VCO conta una popolazione professionale di 1427 iscritti.

Per decreto le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, con forme è modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti , dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche.

Nel nostro Ordine con numero inferiore a 1500 iscritti, la durata delle votazioni è stabilita in due giornate consecutive.

I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione Nazionale e al Ministero della Salute.

La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Convocazione dell’Adunanza dell’Assemblea

L’avviso di convocazione, dove saranno indicati i giorni delle votazioni , nonché per ciascun giorno l’ora d’inizio e di cessazione delle relative operazioni , viene inviato tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria , almeno 20 giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni a tutti gli iscritti all’albo . (art 1 comma 5 D.M.15.03.2018)

L’adunanza dell’Assemblea degli iscritti per la costituzione del seggio elettorale in prima convocazione è valida quando intervengano un numero di componenti che rappresentano almeno i due quinti degli iscritti, in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti, a partire dalla terza convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degliiscritti.

Chi potrà essere eletto?

Saranno eleggibili tutti gli iscritti all’albo, che potranno presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista . Come posso candidarmi?

Le liste, nonché le singole candidature, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e da un numero di firme di professionisti iscritti, non facenti parte dei candidati, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere.

Dovranno essere presentate con una denominazione che le identifichi e deve essere indicato un referente di lista. Non è ammessa la candidatura in liste concorrenti.

La presentazione della candidatura in una lista vale anche come presentazione di singola candidatura, per quello stesso organo.

Se la presentazione della lista viene formalizzata attraverso l’invio di un messaggio di posta elettronica certificato (PEC) quest’ultimo deve essere inviato a cura del referente di lista e corredato da copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari. il Presidente dell’Ordine o suo delegato dovrà verificare sia la veridicità della firma che l’iscrizione all’albo.

Qualora, relativamente alla candidatura per la Commissione d’albo, il numero degli iscritti a quell’albo non sia sufficiente a garantire la sottoscrizione della lista o della singola candidatura da parte di professionisti in numero almeno pari a quello dei componenti dell’organo da eleggere, al fine di garantire l’elettorato attivo le liste o le singole candidature potranno essere sottoscritte da iscritti ad altri albi, purché dell’area corrispondente.

Il Presidente dell’Ordine dovrà verificare sia la veridicità della firma che l’iscrizione all’albo.

Le liste devono essere denominate e la denominazione deve essere conferente e rispettosa dell’ente e dei suoi iscritti. È vietato in qualsiasi forma l’utilizzo dei luoghi istituzionali.

Le singole liste o la singola candidatura dovranno, perentoriamente, essere presentante almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata (PEC) o a mano presso la sede dell’Ordine. Lo stesso Ordine avrà cura di comunicare ai propri iscritti le candidature attraverso il proprio sito internetistituzionale.

Quando?

La presentazione delle liste o delle singole candidature via pec o a mano devono pervenite almeno 10 giorni prime dalla data di convocazione.

Quante sono le commissioni d’Albo da eleggere? Sono elette le seguenti commissioni d’Albo:

Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica; Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista

Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista; Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico; Commissione di albo della professione sanitaria di Dietista;

Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;

Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Commissione di albo della professione sanitaria di Igienista dentale;

Commissione di albo della professione sanitaria di Fisioterapista; Commissione di albo della professione sanitaria di Logopedista; Commissione di albo della professione sanitaria di Podologo;

Commissione di albo della professione sanitaria di Ortottista e Assistente di oftalmologia;

Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;

Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale; Commissione di albo della professione sanitaria di Educatore professionale;

Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; Commissione di albo della professione sanitaria di Assistente sanitario.

Quanti sono i candidati che possono essere eletti per ogni singola CdA?

5 componenti (se gli iscritti non superano 1500)

7 componenti (se gli iscritti superano 1500, ma non i 3000) 9 componenti (se gli iscritti superano i 3000)

Costituita la commissione , al primo insediamento si elegge :

Presidente VicePresidente

Segretario (solo nelle commissioni in cui gli iscritti di appartenenza superano i 1000)

Come sono composti i seggi?

La commissione elettorale è composta dai tre professionisti sanitari piu’ anziani presenti in Assemblea, due dei quali con funzione di scrutatore ;

Non appartenenti al Consiglio Direttivo;

Non appartenenti al Collegio di Revisori dei Conti; Non facenti parte delle liste dei candidati;

Un professionista sanitario piu’ giovane d’età , presente in assemblea , che avrà il ruolo si Segretario.

Operazioni di voto

La votazione si effettuerà a mezzo di schede bianche, sulle quali l’elettore porta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista.

Sulle schede per le Commissioni d’albo va indicata la denominazione dell’albo.

Il voto potrà essere espresso per l’intera lista riportando il nome della stessa,ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista, o ancora riportando singoli nominativi di candidati singolarmente.

La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 agosto 2010).

Nel caso la scheda contenga un numero superiore rispetto agli eleggibili il voto sarà attribuito ai primi in ordine di elenco sino al numero utile degli eleggibili.

Il voto è segreto e personale e non è ammessa la delega, occorre essere muniti di un documento di riconoscimento

”L’elezione avviene a maggioranza relativa dei voti a scrutino segreto. Si precisa che, in base all’articolo 24, comma 4, del D.P.R. n. 221/1950, non è ammessa la delega e, pertanto, bisogna votare di persona.”

La votazione è valida:

In prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degliiscritti;

In seconda convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degliiscritti;

A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero deivotanti.

In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e ne viene data comunicazione sul sito dell’Ordine.

Il Presidente della commissione elettorale chiuderà all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nella giornata , salvo riaprirle nel giorno successivo. Trascorso il termine per le operazioni di voto , il Presidente di seggio dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio. Ultimato lo scrutinio, i risultati saranno immediatamente proclamati; tuttavia le schede scrutinate saranno conservate per 180 giorni.

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