Relativamente al “Completamento dell’obbligo formativo del triennio 2014-2016”, si comunica che nel corso della riunione del 13 dicembre 2016 la Commissione nazionale per la formazione continua ha deliberato di “consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019” (http://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=100).
Inoltre, la Commissione, nella riunione del 4 Novembre, ha approvato i nuovi obblighi formativi ECM per il triennio 2017-2019 (http://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_crediti_triennio_2017-2019.pdf). In essi viene confermato, anche nel triennio 2017-2019, l’obbligo del conseguimento dei 150 crediti ECM, ma vengono inserite alcune novità, tra le quali la riduzione del numero dei crediti ECM per coloro che nel triennio precedente hanno compilato e concluso il proprio dossier formativo (riduzione di 15 crediti) e per coloro che hanno assolto l’obbligo dei crediti ECM (riduzione di 15 crediti per coloro che hanno acquisito dagli 80 ai 120 crediti e di 30 crediti per coloro che hanno conseguito dai 121 ai 150 crediti). Tali riduzioni potranno essere sommate, pertanto, nel triennio 2017-2019; il professionista virtuoso potrà arrivare a una riduzione pari a 45 crediti ECM, dovendone conseguire 105 e non 150.